Lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato da una "subordinazione" del lavoratore, il quale in cambio della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto.
Lavoro dipendente
Chi svolge un lavoro dipendente (o subordinato) svolge il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, il quale in cambio gli eroga una retribuzione. Sono lavoratori dipendenti: gli operai, gli impiegati, i quadri, i dirigenti che lavorano in un'azienda o in un ente pubblico o privato.
Il lavoratore dipendente:
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Il legislatore che definisce il lavoro subordinato a tempo indeterminato quale “forma comune di rapporto di lavoro”. La caratteristica preminente di questa tipologia contrattuale è che non prevede l'apposizione di un termine finale di durata.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro (mansione, inquadramento, data di inizio del rapporto di lavoro, luogo e orario di lavoro ecc.).
Il periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi, entro la durata massima fissata dalla legge di sei mesi.
Pur non avendo una scadenza prefissata, il contratto di lavoro a tempo indeterminato può risolversi per decisione di una o di entrambe le parti: licenziamento, se a deciderlo è il datore di lavoro, o dimissioni, se la scelta è del lavoratore.
Con l'introduzione delle "tutele crescenti" (D.lgs. 23/2015) è prevista una nuova disciplina in caso di licenziamento illegittimo, che prevede nella maggior parte dei casi il riconoscimento al lavoratore di un indennizzo economico crescente in rapporto all'anzianità di servizio (fino a un massimo di 36 mesi).
Il reintegro sul posto di lavoro rimane possibile solo in caso di licenziamenti discriminatori, nulli o, per i licenziamenti disciplinari, se viene accertata la non sussistenza del fatto contestato. Nei licenziamenti per motivi economici, l'indennizzo è l'unica possibilità. Per le piccole imprese, il reintegro è possibile solo per licenziamenti nulli e discriminatori, mentre in tutti gli altri casi è prevista un'indennità crescente fino a un massimo di 6 mensilità.
Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/contratto-a-tempo-determinato.aspx
Lavoro a tempo parziale
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/lavoro-a-tempo-parziale.aspx
Apprendistato
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Apprendistato.aspx
Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Lavoro-intermittente.aspx
Contratto di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Contratto-di-somministrazione.aspx
Lavoro dipendente
Chi svolge un lavoro dipendente (o subordinato) svolge il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, il quale in cambio gli eroga una retribuzione. Sono lavoratori dipendenti: gli operai, gli impiegati, i quadri, i dirigenti che lavorano in un'azienda o in un ente pubblico o privato.
Il lavoratore dipendente:
- mette a disposizione del datore di lavoro il proprio tempo e le proprie capacità in cambio di una retribuzione (salario, stipendio);
- stipula con il datore di lavoro un contratto, nel quale vengono stabiliti: l'orario di lavoro, il livello di inquadramento, lo stipendio, le attività che dovrà svolgere ecc.;
- non può intervenire sulla programmazione del lavoro e sull'uso dei mezzi di produzione (che non sono di sua proprietà), il lavoro viene organizzato da altri;
- il rischio economico e giuridico dell'attività lavorativa svolta viene assunto dall'azienda o ente per cui lavora.
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Il legislatore che definisce il lavoro subordinato a tempo indeterminato quale “forma comune di rapporto di lavoro”. La caratteristica preminente di questa tipologia contrattuale è che non prevede l'apposizione di un termine finale di durata.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro (mansione, inquadramento, data di inizio del rapporto di lavoro, luogo e orario di lavoro ecc.).
Il periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi, entro la durata massima fissata dalla legge di sei mesi.
Pur non avendo una scadenza prefissata, il contratto di lavoro a tempo indeterminato può risolversi per decisione di una o di entrambe le parti: licenziamento, se a deciderlo è il datore di lavoro, o dimissioni, se la scelta è del lavoratore.
Con l'introduzione delle "tutele crescenti" (D.lgs. 23/2015) è prevista una nuova disciplina in caso di licenziamento illegittimo, che prevede nella maggior parte dei casi il riconoscimento al lavoratore di un indennizzo economico crescente in rapporto all'anzianità di servizio (fino a un massimo di 36 mesi).
Il reintegro sul posto di lavoro rimane possibile solo in caso di licenziamenti discriminatori, nulli o, per i licenziamenti disciplinari, se viene accertata la non sussistenza del fatto contestato. Nei licenziamenti per motivi economici, l'indennizzo è l'unica possibilità. Per le piccole imprese, il reintegro è possibile solo per licenziamenti nulli e discriminatori, mentre in tutti gli altri casi è prevista un'indennità crescente fino a un massimo di 6 mensilità.
Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/contratto-a-tempo-determinato.aspx
Lavoro a tempo parziale
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/lavoro-a-tempo-parziale.aspx
Apprendistato
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Apprendistato.aspx
Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Lavoro-intermittente.aspx
Contratto di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015)
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/Contratto-di-somministrazione.aspx